Statuto dell'Associazione storico-culturale
Green Line II

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1) E' costituita l'Associazione Storico Culturale "Green Line II", con rispetto delle norme dettate del codice civile negli art. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in via Bocca Ravari n.9 a Castel d'Aiano (BO), essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

Articolo 2) L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali divulgando la storia della seconda guerra mondiale e della civiltà contadina vissuta in questi luoghi, attraverso l'esposizione di cimeli del periodo e attraverso la guida di persone sui luoghi di eventi bellici comprese quelle attività di carattere educativo presso le scuole. Svolge senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3) Sono compiti dell'Associazione:

- sostenere e diffondere la storia e memoria dei luoghi dell'Appennino. Tramite la pratica e la promozione intende partecipare esponendo oggetti riguardanti il secondo conflitto mondiale e non solo, fornendo servizio culturale per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza, è apolitica, apartitica, anti razzista e laica.

- Organizzare eventi, fiere e mercati, conferenze, degustazioni, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.;

- avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;

- organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;

- promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, per attuare le iniziative di studio;

- gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero e potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

- porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita morale. Offre integrazione sociale, culturale, educativa e storica;

- Servizio di visite guidate storiche (aree eventi bellici, musei, monumenti, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali).

- Organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri, mostre, proiezioni, convegni.

- Cura di iniziative editoriali, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica.

- L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici;

- Affiancamento ad Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione;

- Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.

- L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:

- Svolgere qualunque altra attività connessa agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

- Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini, tramite lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto.

- Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

- L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

- le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Articolo 5) Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Articolo 6) La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessere Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. Nel caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a. fondatori

b. volontari

c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Articolo 7) I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8) I Soci sono tenuti:

- al pagamento della Tessera Sociale;

- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione o quote in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

Articolo 9) I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti i Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 10) Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione; - da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Articolo 11) Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 12) Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

Articolo 13) L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ASSEMBLEA

Articolo 14) Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;

- elegge il Consiglio Direttivo;

- procede alla nomina delle Cariche Sociali;

- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;

- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto; delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 15) In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Articolo 16) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini culturali in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002.

Articolo 17) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto. Alla votazione possono partecipano tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

Articolo 18) L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Articolo 20) Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Articolo 21) Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;

- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario;

- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;

- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;

- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;

- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifichi tale necessità.

Articolo 22) Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio e ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 23) In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio residuo (se presente), dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all'Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità legge (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24) Si stabilisce che l'Associazione si affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Articolo 25) Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Articolo 26) Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in Castel D'Aiano (BO) il 27/01/2024:

Presidente: ANDREA SABATTINI

Vice Presidente: ROBERTO CAVANI

Segretario: ANDREA BARATTA